by Angelo Bordoni
ven, febbraio 10 2012 06.08
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In questi giorni viste le copiose nevicate molti utenti si stanno preoccupando se per un corretto utilizzo delle automobili è necessario avere montato le gomme invernali o utilizzare le catene da neve.
Diciamo subito che l'art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della strada, dopo le modifiche della Legge nr. 120 del 29 luglio 2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Le ordinanze hanno lo scopo di permettere agli enti citati, ovvero al sindaco all'interno dei centri abitati, di poter disporre di uno strumento di regolamentazione cui far ricorso, per fluidificare la circolazione ed evitare blocchi, per un arco temporale predeterminato: esse sono valide, di conseguenza, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in corso.
Strancio del C.d.S.
Art. 6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c. riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d. vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e. prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f. vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a. per le strade e le autostrade statali dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b. per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c. per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d. per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e. per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
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