Pages

 MiradoloTerme.Com Home Fotogallery Scrivici

Fiscalita' : Rimborso Bollo auto

 

La tassa automobilistica è un tributo proprio regionale articolato in:

  • Tassa automobilistica regionale di proprietà
  • Tassa automobilistica regionale di circolazione

La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La tassa automobilistica regionale di circolazione si applica ai veicoli non iscritti al PRA (es. ciclomotori, quadricicli leggeri, roulotte, ecc.) ed agli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali.

Rif. Normativi : art.1 l. 16/05/1970 nr. 281 - art.23 d.Lgs. 30/12/1992 nr. 504 - l.r. 14/07/2003 nr. 10

E' possibile pagare la tassa automobilistica presso:

  • tutti gli Uffici postali utilizzando il bollettino di c/c nr. 2238 intestato a: Regione Lombardia - Tasse Automobilistiche - Servizio Tesoreria, (costo 1 euro);
  • le tabaccherie abilitate, (costo 1,55 euro);
  • le Agenzie di pratiche auto abilitate, (costo 1,55 euro);
  • gli Uffici ACI, (costo 1,03 euro);
  • gli Istituti bancari che compongono il Pool di Tesoreria; cioè: Banca Intesa Spa, BNL, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio. (Il servizio è gratuito.)

Oppure tramite:

  • Telebollo (riscossione della tassa automobilistica con carta di credito telefonando al nr. 199.72.76.76 o al nr. 06.50994260), (costo 1,03 euro + il 2% dell'importo della tassa).
  • BolloNet (riscossione della tassa automobilistica con carta di credito collegandosi al sito internet - www.aci.it) (costo 1,03 euro + il 2% dell'importo della tassa).
  • TaxTel (riscossione della tassa automobilistica con carta di credito telefonando al nr. 800.191.191 oppure collegandosi al sito internet - www.taxtel.it). (costo secondo le tariffe indicate dagli operatori o riportate nel sito indicato).

Le regole per il pagamento della tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di tassa automobilistica regionale di proprietà oppure di tassa automobilistica regionale di circolazione

Tassa automobilistica regionale di proprietà:

Veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2003
Per veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica ( es. tassa automobilistica con scadenza agosto 2004, versamento della tassa entro il mese di settembre 2004).
Il versamento ha una validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato (con riferimento all’esempio precedente, il versamento ha validità 1° settembre 2004 - 31 agosto 2005).

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004
Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, il primo pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione ( es. veicolo immatricolato nel mese di aprile 2004, versamento entro il mese di maggio 2004).
Il versamento ha una validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese di immatricolazione del veicolo e ha scadenza l’ultimo giorno del mese precedente l’immatricolazione. (con riferimento all’es. precedente la validità ha inizio dal 1° aprile 2004 e scade al 31 marzo 2005).
I pagamenti successivi dovranno essere sempre effettuati entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione del veicolo

Indipendentemente dalla data di immatricolazione, nei i casi in cui si verifica un evento del tipo:

  • Rientro in possesso di veicolo a seguito di furto
  • Cessazione delle condizioni di esenzione o sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa

la tassa è dovuta entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento e il versamento effettuato dovrà avere come scadenza l'ultimo giorno del mese precedente a quello di immatricolazione. (es.: veicolo immatricolato nel marzo 2000, perdita di possesso per furto nel mese di luglio 2003, rientro in possesso nel mese di aprile 2004. In questo caso il versamento va effettuato entro il mese di maggio 2004 e la sua validità avrà scadenza al 28 febbraio 2005 ).
Il pagamento successivo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione del veicolo e avrà validità di 12 mesi decorrenti dal primo giorno del mese di immatricolazione.

Pagamenti quadrimestrali
Per i seguenti veicoli possono essere effettuati pagamenti anche quadrimestrali

  • Autoveicoli di peso complessivo superiore a 6 tonnellate, se è dovuta la tassa in relazione alla massa rimorchiabile. Autocarri, complessi autotreni/autoarticolati, di peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate.
  • Veicoli adibiti a locazione senza conducente.

Casi particolari
Nei casi di furto o demolizione del veicolo, verificatisi entro la scadenza per il pagamento della tassa automobilistica, la stessa non è dovuta. Devono comunque essere avviate le formalità di trascrizione del relativo evento presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Nel caso di esportazione definitiva all'estero di un veicolo, avvenuta entro la scadenza per il pagamento della tassa automobilistica, la stessa non è dovuta esclusivamente se entro lo stesso termine siano state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità previste per il caso di esportazione all'estero.
In caso di errore nel pagamento della tassa automobilistica, è possibile richiedere la rettifica del versamento contattando il call center ACI al numero 199.72.76.76 (numero valido solo per chiamate da telefoni fissi).  

Tassa automobilistica regionale di circolazione
Il pagamento deve essere effettuato prima che il veicolo sia immesso sulla pubblica strada.
Il periodo di validità del versamento ha sempre come giorno di decorrenza il 1° gennaio e come giorno di scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui il veicolo viene utilizzato.

E' fatto obbligo al conducente detenere la ricevuta del versamento durante la circolazione del veicolo.

Rif. Normativi: d.m. 18/11/1998 nr. 462 - l.r. 14/07/2003 nr. 10

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica:

Le ONLUS
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultano proprietarie presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Per la presentazione della domanda si consiglia l'utilizzo di appositi moduli pubblicati nella sezione "Modulistica" del Portale della Regione Lombardia

Soggetti Disabili
Rientrano in questa casistica:

  • La persona disabile grave (art 3, comma 3, legge 104/92)
  • La persona invalida con indennità di accompagnamento
  • La persona non vedente o sordomuta assoluta
  • La persona disabile affetta da pluriamputazione
  • La persona invalida con ridotta o impedita capacità permanente motoria con veicolo adattato in funzione dell'invalidità sulla postazione passeggero o sulla postazione di guida.

L’esenzione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto a cui il disabile risulti fiscalmente a carico.
Non è ammesso il passaggio dell’esenzione ad altro veicolo se non siano trascorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento.
Il passaggio dell’esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato.

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica.

Per la presentazione della domanda si consiglia l'utilizzo di appositi moduli pubblicati nella sezione "Modulistica" del portale Regione Lombardia.

Veicoli che presentano specifici requisiti
Rientrano in questa casistica:

  • I veicoli elettrici e i veicoli alimentati esclusivamente a gas
  • Gli autobus adibiti a servizio pubblico di linea
  • Gli autoveicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri, al contestuale carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, con attrezzatura fissa o permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica
  • Le autoambulanze per i servizi urgenti o di soccorso e i veicoli ad esse assimilabili adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale
  • I veicoli di interesse storico che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, o risultano iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia
  • I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile
  • Gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi
  • Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza
  • Gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti e aviazione civile
  • Gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento
  • I veicoli di proprietà della Giunta e del consiglio Regionale, secondo le risultanze del PRA.

Rif. normativi: d.P.R. 05/02/1953, n. 39 - d.l. 30/12/1982, n. 953 - l.r. 14/07/2003, n. 10

La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta del:

  • 75% per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza
  • 50% per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone
  • 40% per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida
  • 30% per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente
  • 20% per autoveicoli trasporto cose di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, trattori stradali per il traino di semirimorchi, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.


Inoltre, per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato , destinati esclusivamente al trasporto di persone, secondo le caratteristiche tecniche annotate nella carta di circolazione, purchè in regola con il "bollino blu", è previsto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione nelle seguenti misure fisse:

  • Euro 30,00 per gli autoveicoli
  • Euro 20,00 per i motoveicoli.

Sono considerati ultraventennali gli autoveicoli ed i motoveicoli che nel corso dell'anno compiono venti anni dalla data della costruzione ( per anno di costruzione si presume l'anno in cui il veicolo è stato immatricolato in Italia o all'Estero).

Rif. Normativi: l.r. 14/07/2003, n. 10

Nel caso di irregolarità del pagamento della tassa automobilistica e prima che l'interessato ne abbia avuto notizia dall'amministrazione Regionale, è possibile regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria (ravvedimento operoso), in relazione al veicolo posseduto, secondo le seguenti modalità: Regione Lombardia provvede al recupero dell'importo della tassa automobilistica non regolarmente versata mediante avviso di accertamento con la quantificazione del tributo non versato, della relativa sanzione nella misura del 30% e degli interessi moratori calcolati alla data del medesimo avviso. La Regione può altresì procedere al recupero della tassa mediante questionario informativo, notificato all'interessato, contenente l'indicazione della somma dovuta a titolo di tassa, della relativa sanzione e interessi. Nel caso di adesione a quanto comunicato, l'interessato, entro 60 giorni, potrà regolarizzare con il pagamento della sanzione ridotta alla metà e del tributo se dovuto.

Rif. Normativi: art. 13 d.lgs. 18/12/1997 nr. 471 - art.13 d.lgs. 18/12/1997 nr. 472 - artt. 86, 90 e 95 della l.r. 14/07/2003 nr. 10


Pagamento effettuato in ritardo
Per regolarizzare la posizione tributaria del veicolo posseduto utilizzando il ravvedimento operoso, si deve effettuare un versamento che comprenda contestualmente l'importo della tassa automobilistica dovuta, la sanzione nonché gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale vigente al momento del calcolo, conteggiati in base ai giorni di ritardo, compreso il giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Esempio


Tassa dovuta

Euro 200,00

pagamento della tassa entro il

31/01/2004

Il pagamento non viene effettuato alla scadenza prevista ma nel corso dell'anno 2004 e precisamente il 30 aprile 2004 cioè 121 giorni dopo la scadenza.
In questo caso oltre alla tassa dovuta bisogna versare sia la sanzione che gli interessi di mora e cioè:


Tassa dovuta

Euro 200,00

Sanzione 6%

Euro 12,00 (6 x 200,00) : 100

Interessi di mora 2,5%

Euro 1,65 (2,5 x 200,00 x 121) : 36.500

Totale da versare

Euro 213,65

Sempre con riferimento ai dati di cui all'esempio precedente, se il versamento con ravvedimento operoso viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento, la sanzione da versare contestualmente alla tassa dovuta ed agli interessi moratori è pari al 3,75% dell'importo della tassa.

Pagamento insufficiente

Per regolarizzare la posizione tributaria del veicolo posseduto utilizzando il ravvedimento operoso, si deve effettuare un versamento che comprenda contestualmente la tassa non versata , fino alla concorrenza di quella dovuta , la sanzione sulla tassa non versata nonchè gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale vigente al momento del calcolo, conteggiati in base ai giorni di ritardo, compreso il giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Esempio :


Tassa dovuta

Euro 200,00

pagamento della tassa entro il

31/01/2004

Il pagamento viene effettuato entro la scadenza prevista ma l'importo versato è inferiore a quello dovuto.
In pratica il 31/01/2004 viene versato un importo di euro 180,00 anziché dei 200,00 dovuti.
Nel corso del 2004 e precisamente il 30 aprile 2004 si vuole regolarizzare la propria posizione, quindi si dovrà effettuare un versamento integrativo che comprenda:


Tassa dovuta rimanente

Euro 20,00 (200,00-180,00)

Sanzione 6%

Euro 1,20 (6 x 20,00) : 100

Interessi di mora 2,5%

Euro 0,16 (2,5 x 20,00 x 121) : 36.500

Totale da versare

Euro 21,36

Sempre con riferimento ai dati di cui all'esempio precedente, se il versamento con ravvedimento operoso viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento, la sanzione da versare contestualmente alla differenza della tassa dovuta ed agli interessi moratori è pari al 3,75% dell'importo della tassa.

Il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà è previsto per i seguenti casi:

·  Doppio pagamento per lo stesso veicolo e per la stessa scadenza
·  Pagamento non dovuto (es. pagamento su targa diversa da quella per cui si sarebbe dovuto fare il versamento)
·  Pagamento eccessivo (l'importo versato è superiore al dovuto)
·  Pagamento effettuato a favore di regione diversa da quella di residenza, nel caso in cui sia stato effettuato anche il versamento corretto
·  Pagamento con errata indicazione della scadenza, nel caso in cui sia stato effettuato anche il versamento corretto
·  Furto del veicolo
·  Demolizione del veicolo
·  Esportazione all'estero del veicolo.

Nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero di un veicolo è possibile richiedere il rimborso della tassa automobilistica versata. L'importo riconosciuto e' calcolato in dodicesimi, corrispondenti ai mesi di mancato possesso del veicolo, purchè l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo per cui il pagamento della tassa è stato effettuato.
Si precisa che per quanto riguarda il furto o l'esportazione all'estero affinché sia riconosciuto il diritto al rimborso, è necessario che siano state presentate al Pubblico Registro Automobilistico le relative formalità. In alternativa al rimborso, nella maggior parte dei casi, è possibile richiedere la rettifica dei dati che sono stati erroneamente indicati in sede di pagamento della tassa automobilistica contattando il call center ACI al numero 199.72.76.76 (numero valido solo per chiamate da telefoni fissi).

 
Fonte: Regione Lombardia - Portale Tributi