Il nuovo codice della strada
la patente a punti quale strumento di controllo e non di repressione
Il decreto-legge n.151, approvato dal Governo il 27 giugno 2003 che modifica ed integra alcune norme sulla circolazione, introducendo tra l'altro il sistema della patente a punti. Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, sono stati pubblicati due decreti del ministro per le Infrastrutture e i trasporti che dettano le regole per lo svolgimento dei corsi finalizzati al recupero dei punti persi a causa di infrazioni commesse nella guida di autoveicoli.
La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida.Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.
Cosa sono i punti e quando vengono persi: Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.· Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nell'allegata tabella.· Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
Cosa succede al momento dell'accertamento: Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.· Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia.· Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sopensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti. · Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l’identità della persona che era alla guida.
Come avviene la decurtazione: La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione). · Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida· La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.· Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.
Come si recupera il punteggio: La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.· Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.· Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).
Cosa succede al termine del punteggio: Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.· La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare. · Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.